Statuto
(approvato dall’Assemblea dei Soci straordinaria del 23.04.2021)
(approvato dall’Assemblea dei Soci straordinaria del 23.04.2021)
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e durata)
Art. 2 (Natura)
SCOPI E ATTIVITA’
Art. 3 (Scopi e attività)
Art. 4 (Locali sede)
TITOLO II
SOCI
Art. 5 (Soci)
Art. 6 (Ammissione)
Art. 7 (Quota associativa)
Art. 8 (Partecipazione all’attività associativa)
Art. 9 (Dimissioni e trasferimenti)
Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)
Art. 11 (Sanzioni disciplinari)
Art. 12 (Ricorsi)
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 (Organi della Sezione)
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 (Assemblea)
Art. 15 (Convocazione)
Art. 16 (Partecipazione)
Art. 17 (Presidente e Segretario dell’Assemblea)
Art. 18 (Deliberazioni)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 (Composizione e funzioni)
Art. 20 (Durata e scioglimento)
Art. 21 (Convocazione)
Art. 22 (Modalità di convocazione)
PRESIDENTE
Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente)
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 (Compiti del Tesoriere)
Art. 25 (Compiti del Segretario)
Art. 26 (Organo di Controllo)
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 29 (Costituzione)
Art. 30 (Scioglimento)
Art. 31 (Reggente)
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 32 (Patrimonio)
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 (Esercizio Sociale)
Art. 34 (Libri sociali obbligatori)
Art. 35 (Scioglimento della Sezione)
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 36 (Tentativo di conciliazione)
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 (Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore)
Art. 1 – Denominazione e Durata
1. E’ costituita, con sede legale nel comune di Amatrice, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Amatrice – APS”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Lazio. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e/o integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 2 – Natura
L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
Art. 3 – Scopi e attività
L’associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,
Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede:
a. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi, bivacchi e capanne;
b. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c. alla diffusione della frequentazione della montagna rivolta anche ai diversamente abili, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, di montagnaterapia e di quelle ad esse propedeutiche;
d. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e. alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f. alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i. a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
j. alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
k. alla formazione del personale della Scuola quale soggetto accreditato
l. a realizzare percorsi di formazione sulle modalità di frequentazione dello spazio montano in collaborazione con gli Istituti scolastici mediante la definizione di comune intesa di iniziative e progetti di formazione
Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
Art. 5 – Soci
Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani.
1. sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l’iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
2. sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;
3. sono soci familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;
4. sono soci giovani i minori di anni diciotto;
È ammessa l’adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei probiviri del CAI regionale.
Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo ed elettronico;
b. la quota associativa annuale;
c. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Per mantenere la qualifica di socio sarà possibile rinnovare l’adesione all’associazione versando la quota sociale come previsto alle lettere b), c), d) entro i termini stabiliti dalle circolari del CAI centrale.
Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali.
Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro i termini sopra indicati; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell’Ente. Il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione al Socio.
Le garanzie previste dalle coperture assicurative per gli interventi di soccorso alpino e infortuni soci in attività sociale, nonché l’invio delle pubblicazioni, sono prestate fino al 31 marzo.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.
In caso di nuova richiesta di adesione all’associazione, le somme di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere versate entro 30 giorni dell’accoglimento della domanda di adesione. Il mancato rispetto della scadenza comporta la decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa
1. La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
2. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee. Hanno diritto al voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, previo versamento della quota associativa dell’anno in cui si tengono le assemblee.
3. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
4. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
5. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 9 – Dimissioni e trasferimenti
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
Art. 10 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
La competenza per l’irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo, ricorrendone le condizioni di legge;
– il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ricorrendone le condizioni di legge.
Art. 14 – Assemblea
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione. Essa è costituita da tutti i Soci benemeriti, ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L’Assemblea:
– adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– elegge il Consiglio Direttivo ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
– delibera le quote associative e gli eventuali contributi a carico dei Soci;
– approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
– delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
– delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
– delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
– delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei Soci, aventi diritto al voto.
Art. 15 – Convocazione
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante pubblicazione sul sito ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire e hanno diritto di voto all’Assemblea tutti i Soci maggiorenni, solo in caso di avvenuto versamento della quota associativa relativa all’anno sociale in cui si tiene l’Assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
I nuovi associati hanno diritto al voto trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare al massimo un altro socio. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, o presenti per delega, aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto di voto presenti o per delega e delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
1. L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, ove necessario, tre Scrutatori.
2. Nel caso di elezioni per rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo, contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti, che verifica la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea, redigendo apposito verbale.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti, di persona o per delega, aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 11 compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
– convoca l’Assemblea dei Soci;
– propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
– adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
– delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
– cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
– delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
– delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
– nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci e sui trasferimenti da altre Sezioni o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione e il trasferimento del socio;
– cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili più volte.
La carica di Presidente dura 3 (tre) anni; è rinnovabile una sola volta consecutivamente e può essere ancora eletto dopo almeno un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio entro il termine di trenta giorni.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo il Presidente dimissionario, o in caso di impedimento, il Vicepresidente, ovvero l’Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento, il Vicepresidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che:
– tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente;
– sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.
Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
– sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
– presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, avendo gli stessi poteri. In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vicepresidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi immediatamente precedenti.
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento previa autorizzazione del Presidente. In caso di impedimento del Tesoriere, i mandati potranno essere firmati dal Presidente o da un suo delegato.
Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
Art. 26 Organo di Controllo
1. L’Organo di Controllo, monocratico, è nominato per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
2. il componente dell’Organo dura in carica tre anni; la nomina può essere rinnovata. Può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo:
1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.
Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
– abbiano maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi immediatamente precedenti alle elezioni;
– non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
– siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
– siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
Art. 29 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 30 – Scioglimento
Le Sottosezioni possono essere sciolte con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale a norma del Regolamento Generale del CAI. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività vengono acquisite dalla Sezione del cui patrimonio fanno già parte. Contro la delibera di scioglimento è possibile il ricorso con le modalità previste dal sopracitato Regolamento. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le operazioni di liquidazione avvengono sotto il controllo degli organi competenti del CAI. In caso di scioglimento di una Sottosezione, i Soci mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
Art. 31 – Reggente
Il Reggente della Sottosezione è responsabile dei fondi gestiti dalla Sottosezione e a fine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto contabile al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione dell’attività svolta per consentire la relazione finale.
Art. 32 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dai beni mobili e immobili;
– dal fondo patrimoniale di garanzia;
– dalle eventuali riserve;
– dagli utili ed avanzi di gestione;
– da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite:
– dalle quote associative;
– dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
– dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
– da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse
Art. 33 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Presidente, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante pubblicazione su area dedicata del sito sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci; deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Art. 34 – Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene, anche in modalità elettronica:
a. il libro dei Soci;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I Soci hanno il diritto di esaminare, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale, sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 60 giorni, le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione delle copie.
Il Presidente non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
Art. 35 – Scioglimento della sezione
L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento della Sezione che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione. La maggioranza richiesta è pari ai tre quarti dei soci aventi diritto al voto. All’atto della delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori e ne dà comunicazione al CDR e al CDC. Le attività patrimoniali nette non possono essere divise tra gli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito e dell’Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.
Art. 36 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art. 37 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Per ogni modifica del presente statuto è necessaria la presenza della maggioranza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
Il suesteso testo è stato approvato nel suo insieme dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Amatrice del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 23 Aprile 2021